STATUTI

La Società Storica Valposchiavo è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Nome e sede
Art. 1: La «Società Storica Valposchiavo» (SSVP), di seguito detta «Società», è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS con sede a Poschiavo.

Scopo
Art. 2: La Società promuove in particolare la ricerca storica sulla Valle di Poschiavo,
coordina e sostiene l’attività di ricerca storica,
sostiene e finanzia le rispettive pubblicazioni storiche,
promuove la divulgazione delle ricerche storiche,
cura la pubblicazione di un bollettino storico,
collabora con la Sezione di Brusio e di Poschiavo della «Pro Grigioni Italiano» e con altre società aventi scopi affini,
gestisce un centro di documentazione.

Persone associate

Art. 3: Fanno parte della Società:
a) le persone fisiche e
b) le persone giuridiche
che versano annualmente la tassa sociale e che si impegnano a sostenere i fini della Società.

Mezzi finanziari
Art. 4: I mezzi finanziari della Società sono i contributi, le donazioni, i legati e le tasse sociali.

Organi
Art. 5: Gli organi della Società sono:
a) l’assemblea
b) il comitato
c) la commissione di revisione

Assemblea
Art. 6: L’assemblea è l’organo supremo della Società. Essa viene convocata dal comitato in via ordinaria almeno una volta all’anno. Un’assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta di un terzo delle persone associate.
La convocazione deve essere comunicata personalmente o mediante avviso su «Il Grigione Italiano» almeno otto giorni prima dell’assemblea.

Competenze dell’assemblea
Art. 7: L’assemblea prende tutte le decisioni che non siano esplicitamente di competenza di altri organi ed in particolare:
a) modifica e approva lo statuto ai sensi dell’art. 12,
b) elegge per un periodo di tre anni il/la presidente, i membri del comitato di cui fissa di volta in volta il numero e la commissione di revisione,
c) approva la relazione annuale del comitato sull’attività svolta, il resoconto finanziario, il rapporto di revisione, il preventivo e il programma delle attività future,
d) fissa l’importo della tassa sociale per le persone fisiche e le persone giuridiche
e) decide lo scioglimento della Società ai sensi dell’art. 14.

Comitato
Art. 8: Il comitato è l’organo esecutivo della Società. Si compone, oltre il/la presidente, di almeno cinque membri.
Attribuisce le funzioni ai suoi membri.

Competenze del comitato
Art. 9: Il comitato svolge le attività che competono ad un organo direttivo ed in particolare:
a) gestisce l’attività della Società e ne amministra il patrimonio,
b) dà incarichi di ricerca storica e nomina gruppi di lavoro,
c) cerca i necessari finanziamenti,
d) rappresenta la Società verso terzi,
e) fissa l’ordine del giorno per l’assemblea.

Commissione di revisione
Art. 10: La commissione di revisione è composta da due persone le quali hanno il compito di controllare la gestione finanziaria della Società e di presentare il rapporto di revisione all’assemblea.

Elezioni e votazioni
Art. 11: Per elezioni e votazioni in seno all’assemblea e al comitato vale la maggioranza assoluta dei voti emessi.
Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità prevale il voto del/della presidente.
Di regola si vota per alzata di mano. Se il comitato o la maggioranza delle persone associate presenti lo richiede si vota per scrutinio segreto.

Modifica dello statuto
Art. 12: Lo statuto può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea esplicitamente convocata per la modifica.

Responsabilità
Art. 13: Per i debiti contratti dalla Società risponde unicamente il patrimonio sociale.

Scioglimento
Art. 14: Lo scioglimento della Società può essere deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea a ciò convocata: può deliberare solo se è presente almeno un terzo delle persone associate.
Il patrimonio della Società dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono scopi affini.

Disposizioni finali
Art. 15: Fanno stato le disposizioni dell’art. 60 e segg. del CCS per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto.
Il presente statuto entra in vigore con la costituzione della «Società Storica Valposchiavo».

Poschiavo, 22 giugno 1996 (Aggiornato: maggio 2022)